Rinnovato il Protocollo Mille Occhi sulle Città

Il Ministero dell’Interno il 10 febbraio 2022 ha circolarizzato a tutte le Prefetture e Questure il protocollo firmato dalle parti il 25 gennaio 2022.

Mille Occhi sulle Città è il documento di intesa tra Ministero dell’Interno, ANCI, e le Associazioni rappresentative della vigilanza privata che, nel riconoscere un ruolo sociale all’attività svolta dagli Istituti di Vigilanza e dai loro operatori con qualifica di GpG, declina specifiche possibili forme di collaborazione per la sicurezza urbana.

Il Protocollo è accompagnato da una nota illustrativa del Gabinetto del Ministro di cui riprendiamo un estratto:

Al fine di sviluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private nella cornice della sussidiarietà e della complementarietà […] Ai Prefetti sarà quindi demandato il compito di individuare e selezionare, in ogni provincia, gli Istituti di vigilanza privata, anche non aderenti ad Associazioni imprenditoriali di categoria, che su base volontaria possano essere coinvolti nel Progetto, nonché la stipula delle relative convenzioni, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e d’intesa con i Sindaci per gli aspetti riguardanti la sicurezza urbana. I Questori, inoltre, […] dovranno indicare le modalità operative dell’attività di osservazione, cui gli Istituti di vigilanza privata dovranno uniformarsi.

IL PROCOTOLLO MILLE OCCHI SULLE CITTA’

Vaccinazione in azienda – Firmato il protocollo

Il 6 aprile 2021 il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro hanno sottoscritto con Parti Sociali e INAIL il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
L’iniziativa ha lo scopo dichiarato di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale con l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Articolato in 16 punti, il nuovo protocollo precisa che le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’impresa, ai datori di lavoro e ai titolari.
La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei ed è riservata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è assicurata dal Servizio sanitario regionale competente per territorio.
In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta da parte del datore di lavoro, è prevista la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione.

Aggiornati e rinnovati inoltre i protocolli condivisi del 14 marzo e del 24 aprile 2020. Le nuove misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, da ultimo il Dpcm del 2 marzo 2021, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.
Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività è ritenuto opportuno il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le mansioni che possono essere svolte da remoto, in quanto utile strumento di prevenzione

Di seguito:
PROTOCOLLO DI VACCINAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO MISURE DI CONTRASTO AL COVID

Vigilanza privata: lavoro in sicurezza e solidarietà

Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali del settore della Vigilanza Privata continuano la propria azione per affrontare la pesante situazione emergenziale che sta attraversando il Paese, anche in questo comparto la cui attività rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza del Paese e dei cittadini.

L’Accordo Quadro definito in data 5 giugno affronta il delicato problema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo generale sottoscritto dalle Parti Sociali con il Governo il 24 aprile scorso. Si definiscono le “Linee Guida per le aziende di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per la definizione di un protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” a valere su tutto il territorio nazionale, con indicazioni dettagliate sulle misure da assumere per lo svolgimento dei diversi servizi forniti dalle aziende.

In ciascuna impresa si darà luogo alla costituzione dei Comitati aziendali, con la partecipazione del Rappresentante Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L’intesa assume particolare rilevanza tenuto conto che gli addetti della Vigilanza Privata hanno continuato a svolgere la propria attività durante l’intera fase di lockdown, garantendo ancora oggi servizi ausiliari di controllo per l’accesso alle imprese private e agli Enti Pubblici in condizioni di sicurezza rispetto alle prescrizioni sanitarie disposte dalle Autorità.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS esprimono un giudizio positivo per l’accordo raggiunto, che fornisce un percorso univoco e omogeneo per garantire la tutela della salute e la sicurezza nel lavoro di oltre 100.000 addetti. Inoltre esso si affianca all’altra intesa raggiunta nelle settimane scorse che ha previsto l’intervento solidaristico da parte dell’Ente Bilaterale Vigilanza Privata (EBINVIP) destinando 2 milioni di euro in favore dei lavoratori maggiormente colpiti dal ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le Associazioni Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative e Agci ritengono che l’adozione di efficaci e condivise procedure di tutela sanitaria rappresentino un valore aggiunto a salvaguardia, in particolare, delle risorse umane aziendali e delle competenze e qualificazioni professionali da queste espresse, elementi fondanti del patrimonio delle imprese.

LINEE GUIDA VIGILANZA FIDUCIARI PROTOCOLLO COVID-19

 

 

Emergenza Covid 19 – L’aggiornamento del Protocollo condiviso di contrasto al virus negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile il Governo ha sottoscritto con le parti sociali l’aggiornamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta Fase 2.

La nuova versione conferma l’impianto originario del Protocollo, si evidenziano alcune novità:

  • la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni;
  • il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
  • la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
  • il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
  • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
  • l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
  • la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
  • il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Ci si riserva ulteriori approfondimenti.

IL PROTOCOLLO AGGIORNATO AL 24 APRILE 2020

Protocollo governativo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il 14 marzo il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il provvedimento specifica e chiarisce il complesso delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi a fronte del rischio in oggetto.

Il protocollo illustra alcune misure suddividendole tra: Informazione – Modalità di ingresso in azienda – Modalità di accesso dei fornitori esterni – Pulizia e sanificazione in azienda – Precauzioni igieniche personali – Dispositivi di protezione individuale – Gestione spazi comuni – Organizzazione aziendale – Gestione entrata e uscita dei dipendenti – Spostamenti interni, riunioni, eventi interni di formazione – Gestione di una persona sintomatica in azienda – Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.

Tra le novità introdotte dal protocollo c’è la costituzione di un “Comitato aziendale per la verifica e l’applicazione delle misure di prevenzione”.

Oltre al Datore di lavoro o a un rappresentante della Direzione Aziendale deve essere necessariamente presente nel comitato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove designato, o uno o più lavoratori.

IL TESTO COMPLETO DEL PROTOCOLLO

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