Coronavirus e misure urgenti per il lavoro

Il 02.03.2020 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato  il Decreto Legge n.9/2020, recante le misure urgenti a sostegno di imprese e lavoratori in risposta all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto legge in questione che dà seguito al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al DPCM 23 febbraio 2020, al DPCM 25 febbraio 2020 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 e da ultimo al DPCM 1° marzo 2020, ha l’obiettivo di fornire un primo supporto economico ai cittadini e alle imprese. Secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il Governo sta già lavorando ad un terzo decreto con misure urgenti a sostegno dell’economia al fine di evitare possibili effetti recessivi, con la previsione di interventi per 3,6- 4 miliardi di deficit pubblico aggiuntivo, per il quale ci sarà quindi bisogno dell’autorizzazione del Parlamento.

Di seguito riportiamo gli interventi previsti dal decreto in oggetto.

Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

Innanzitutto, l’articolo 13 del decreto legge, limitatamente alle aziende con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta zona rossa (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:
· Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,
· Regione Veneto: Vo’ Euganeo,
o alle aziende che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, introduce procedure semplificate per la presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale.
Concretamente, i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di:
· cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 15 comma 2 D.Lgs. n. 148 del 2015);
· assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all’assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 30 comma 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015).
In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. Per le prestazioni di sostegno al reddito sono stanziati 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Si prevede poi che l’assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali (articolo 29, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015). La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020. I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Spetta all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto, l’Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

CIGO anche per le aziende che si trovano già in CIGS

Le aziende degli stessi Comuni che, al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6), hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le deroghe ai tetti aziendali previste nel paragrafo precedente (articolo 14, DL n. 9/2020). La CIGO è concessa nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi. La concessione della cassa integrazione ordinaria è, infatti, subordinata all’effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata. Spetta all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto l’Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

N.B. Le domande di accesso alla CIGO e all’assegno ordinario devono essere presentate dal datore di lavoro online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Ma sul punto si attendono i necessari i chiarimenti dell’INPS.

Cassa integrazione in deroga

Il decreto legge, all’articolo 15, prevede poi la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato siti nei Comuni elencati, compreso quello agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, o con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste nei precedenti paragrafi. Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3milioni di euro per l’anno limitatamente ai dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020.
La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari. L’INPS provvede all’erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (articolo 44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015).
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonchè ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.
I trattamenti di integrazione salariale sono concedibili fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi

L’articolo 5 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 dispone la sospensione, per i Comuni rientranti nella c.d. “zona rossa”, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.
Si attendono, ora, le istruzioni operative di INPS e INAIL.
Il decreto inoltre introduce misure ad hoc per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con riferimento all’intero territorio nazionale.
Nello specifico, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
·         i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi erogati dallo Stato, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta;
·         i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

 

Fonte: Studio NGRT & Associati di Bologna

La Segreteria Associativa

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