Emergenza Covid 19 – DPCM 23 marzo 2020

Il DPCM 23 marzo 2020 detta nuove regole per l’emergenza Covid 19 e formula un quadro abbastanza articolato per la continuità operativa delle attività non indicate nell’allegato 1 al decreto.

Il provvedimento entra in vigore il 23 marzo e scade il 3 aprile. Sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nel provvedimento stesso e nel suo allegato 1 con lo specifico codice Ateco. Le attività sospese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le procedure necessarie alla sospensione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico può modificare con decreto questo elenco. Le attività sospese possono proseguire a lavorare solo laddove organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono sicuramente ricomprese le attività rubricare con i codici Ateco 80.01 Servizi di Vigilanza Privata, 80.02 Servizi Connessi ai Sistemi di Vigilanza e 43.2 Installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.

La descrizione completa può essere  rispettivamente trovata a questi indirizzi:

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-di-vigilanza-privata

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-connessi-ai-sistemi-di-vigilanza

https://www.codiceateco.it/gruppo?q=43.2

Più complesso invece il meccanismo previsto per le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/90. In tal caso le aziende devono provvedere a fare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva interessata. Nella comunicazione devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Se il Prefetto non sospende l’attività è da ritenersi esercitata legittimamente.

Ferma restando la procedura sopra descritta, l’A.N.I.V.P., in uno con le associazioni di comparto, ha comunque inviato specifica nota agli organi di Governo con riferimento alle attività definite fiduciarie-integrate di sicurezza che le aziende di comparto oggi rubricano sotto una pluralità di codici Ateco. Risulterebbe infatti impensabile bloccare, per esempio, le attività di supporto alla grande distribuzione.

Restano poi aperti gli studi professionali e consentite le attività di connesse alla filiera del farmaco e della tecnologia sanitaria. Sempre consentite poi le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza in atto. Previa l’autorizzazione del Prefetto sono poi consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dell’industria dell’aerospazio e della difesa e di rilevanza strategica per l’economia nazionale

Le imprese che possono continuare ad operare devono comunque sempre rispettare il protocollo del 14 marzo firmato tra Governo e parti sociali.

LA NOTA CONGIUNTA DEL 22.03.2020

DPCM 23.03.2020

ALLEGATO 1 AL DPCM

La Segreteria Associativa

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