GpG “Autonome” – Un problema in meno

Lieti di poter confermare che in sede di conversione al Senato è stato approvato il seguente emendamento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 138):

Misure in materia di requisiti per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata

1. All’articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: ”dal prefetto”, sono aggiunte le seguenti: ”, previa verifica dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell’articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l’approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell’articolo 133”.


2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all’articolo 118 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l’esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta.

Un risultato sicuramente positivo, ma che deve essere il preludio ad un periodo di iniziative per migliorare la “vita” agli operatori di settore.

La Segreteria Associativa

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